Calma …. e gesso
Data:
21 Ottobre 2020
Al Personale
Agli Studenti.
Come molti di voi già ormai sapranno, una Ordinanza n. 623 di Regione Lombardia impone che “le scuole secondarie di secondo grado […] devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri Istituti é raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile , per lo svolgimento della didattica a distanza. In tali casi, si raccomanda ai dirigenti degli istituti scolastici di differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento. Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza”
Ci si limita qui a due osservazioni:
- quale Istituzione Scolastica può serenamente assumersi la responsabilità di valutare di essere nelle condizioni di effettuare la didattica a distanza ovvero di poterne realizzare le condizioni tecnico-organizzative in breve tempo? ad esempio, la mancanza o l’insufficienza delle connessioni alla rete internet, accompagnata dall’assenza di pc o tablet è una condizione tecnica ed organizzativa la cui carenza è stata colmata sono in parte dagli investimenti governativi.
- Si deve far salva l’attività didattica in presenza per gli studenti BES? Quali docenti si devono allora trattenere in servizio per far salvi i bisogni educativi speciali, in particolare dei diversamente abili? solo i docenti di sostegno oppure anche quelli curriculari, in base ai PEI in vigore? oppure ancora la ratio della norma sottende che gli allievi diversamente abili ci vengano affidati dalle famiglie al solo fine di vigilarli ed assisterli, affidandoli quindi al solo personale ausiliario?
L’Istituto Frisi ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 2 comma 3 della Legge 6 giugno 2020 n. 41 (In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione), prevedendo un’organizzazione delle lezioni che permetta di realizzare sia la formula presenza+DDI sia la formula DAD.
Si osserva però che nella citata Ordinanza non è stata proclamata alcuna sospensione dell’attività didattica in presenza.
Sembrerebbe piuttosto che si prefiguri la possibilità di adottare la DAD per interi gruppi classe.
Questa formulazione dell’Ordinanza suscita dunque non pochi interrogativi che si auspica vengano chiariti fin dalle prossime ore, anche con l’autorevole intervento del Ministero dell’Istruzione.
In ogni caso la Comunità scolastica sarà tempestivamente informata dei provvedimenti che sarà necessario adottare.
Si invitano sia il personale che gli studenti e, per il loro tramite, le famiglie a consultare con frequenza gli account posta iisfrisi.it che saranno utilizzati per tutte le comunicazioni, oltre che questo sito.
Ultimo aggiornamento
25 Ottobre 2020, 07:20
"PAOLO FRISI"